Con Messaggio n. 287 del 22 gennaio 2024 l’INPS ha fornito chiarimenti circa il diritto all’indennità di maternità in assenza di certificato telematico di gravidanza.
L’Istituto, nel confermare l’obbligo di trasmissione del certificato telematico di gravidanza e nell’evidenziare che il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti costituisce un diritto indisponibile per le stesse fornisce le seguenti indicazioni operative:
- qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto solo prima della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l’inserimento del certificato telematico di gravidanza;
- nella residuale ipotesi in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in questione;
- nell’ipotesi in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN;
- nel caso, infine, di totale assenza della documentazione sopra menzionata, il periodo di congedo di maternità può essere determinato computando i due mesi di “ante partum” a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.
L’INPS ricorda inoltre che il congedo di maternità non è disponibile pertanto non è precluso dalla circostanza che il medico certificatore non abbia proceduto al rituale invio del certificato attraverso lo specifico canale telematico.