MINISTERO LAVORO | Circolare n. 9/2023 – Chiarimenti in ordine alla modifica dei contratti a tempo determinato

con la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti in ordine alla modifica dei contratti a tempo determinato attuata con il D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro).
Nello specifico viene precisato che:
• nell’ipotesi in cui nei contratti collettivi sia tuttora presente un mero rinvio alle fattispecie legali del D.L. n. 87/2018, le stesse vengono superate dalle nuove previsioni del Decreto Lavoro (con conseguente possibilità di ricorso ai contratti collettivi applicati in azienda o, esclusivamente fino al 30 aprile 2024, all’esercizio dell’autonomia delle parti del contratto individuale di lavoro);
• nel caso in cui nei contratti collettivi applicati siano presenti causali introdotte in attuazione del regime previgente (art. 19, comma 1, let. b) bis) le suddette condizioni potranno continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo;
• restano utilizzabili le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva (come definita dall’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2015) che individuino concrete condizioni per il ricorso al contratto a termine, purché non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla previgente disciplina, ormai superata dalla riforma in esame.
Come ricorderete inoltre il Decreto Lavoro ha previsto che, ai fini del raggiungimento del limite massimo di dodici mesi (senza causale) si tenga conto unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.
Pertanto, se successivamente al 5 maggio 2023 sia scaduto un contratto di lavoro a termine instaurato prima di tale data, lo stesso potrà essere rinnovato o prorogato senza apporre alcuna causale per ulteriori dodici mesi.
Diversamente, se nel periodo intercorrente tra il 5 maggio 2023 e il 4 luglio 2023 –(data di entrata in vigore della norma) – le parti abbiano già rinnovato o prorogato un rapporto di lavoro a termine per sei mesi, le stesse avranno la possibilità di fare ricorso al contratto a termine per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi “senza condizioni”.

ATTENZIONE: con l’espressione “contratti stipulati”, utilizzata al comma 1-ter dell’art. 24 ci si riferisce sia alle proroghe che ai rinnovi (tale lettura è coerente all’equiparazione attuata dal Decreto Lavoro tra il regime delle proroghe e quelle dei rinnovi nei primi 12 mesi del rapporto).

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