Con Messaggio n. 2924 del 10 agosto l’INPS è intervenuto fornendo alcuni chiarimenti applicativi circa l’esonero IVS, nelle misure in vigore dal mese di luglio (7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro o al 6% se la retribuzione imponibile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro).
Ricordo che l’aumento operato non ha effetto sulla 13esima mensilità o eventuali ratei della stessa per la quale si beneficerà dell’esonero secondo le vecchie misure (2 o 3% a seconda dell’imponibile previdenziale).
In particolare l’Istituto chiarisce che l’esonero è cumulabile
• con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET;
• con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022 (introdotto dalla Legge di Bilancio 2022).
Laddove ricorrano i presupposti per l’operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre.
L’esonero trova applicazione nei limiti dei soli contributi a carico del dipendente.
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