Con il Messaggio n. 2788 del 26 luglio 2023 l’INPS fornisce istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens per gli eventi di congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità, come modificati dal Decreto Trasparenza.
In particolare al paragrafo 3 sul mese di congedo parentale all’80% viene chiarito che “per consentire tempestivamente la fruizione dell’indennità più favorevole, si considerano indennizzabili nella predetta misura i primi periodi di congedo, fino al limite di coppia di un mese.
La regola dell’indennizzabilità all’80% dei primi periodi di congedo parentale consente ai genitori, a cui la legge demanda la possibilità di organizzare liberamente la fruizione dei periodi di congedo, di tenere conto più agevolmente dei congedi fruiti o da fruire non dovendo “ricostruire” il fruito pregresso. Ciò non preclude, tuttavia, la possibilità di imputare l’indennità all’80% a periodi successivi, nei casi in cui, ad esempio, vi siano accordi contrattuali che già prevedano tutele di maggior favore nel primo o nei primi mesi di congedo parentale, purché detti periodi indennizzati all’80% non eccedano il limite di un mese di coppia di congedo parentale, siano fruiti entro i 6 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore) e, infine, ricadano nei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro”.