Con la circolare n. 23 del 1 agosto 2023 l’AE ha fornito i tanti attesi chiarimenti circa l’art. 40 del decreto lavoro in tema di fringe benefit.
In particolare viene specificato che la misura è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
Dunque Il limite non si riduce se il figlio è a carico al 50%: entrambi i genitori potranno beneficiare della misura nel limite complessivo di 6.000 euro.