Con la Circolare n. 57 del 22 giugno 2023 l’INPS, facendo seguito all’autorizzazione della Commissione Europea, ha fornito istruzioni operative circa l’esonero under 36 per le assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazioni) effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.
Analizziamo di seguito le caratteristiche dell’esonero in esame.
1.Rapporti di lavoro interessati
L’esonero interessa le assunzioni a tempo indeterminato (ivi comprese le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione sia per la somministrazione a tempo indeterminato che a tempo determinato) e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di lavoratori che, alla data dell’assunzione
- abbiano un’età inferiore ai 36 anni;
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa (tale requisito deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata).
ATTENZIONE: l’esonero non spetta nel caso di rapporti di lavoro domestico, contratti di apprendistato, contratti di lavoro a chiamata o intermittente, anche se a tempo indeterminato.
E’ esclusa inoltre l’applicazione dell’esonero per le prosecuzioni del rapporto al termine del periodo di apprendistato (in tali casi è possibile fruire dell’esonero strutturale under 30 laddove sussista il requisito anagrafico).
2. Misura dell’incentivo
L’esonero è pari:
• al 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (la soglia massima di esonero di cui è possibile beneficiare nel singolo mese è pari dunque a 500 euro);
• al 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (la soglia massima di esonero di cui è possibile beneficiare nel singolo mese è pari dunque a 666,66 euro).
ATTENZIONE: nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
3. Durata
La durata dell’esonero è di
- 36 mesi, ovvero
- 48 mesi, nel caso di assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
4.Modalità di richiesta dell’incentivo
La fruizione dell’incentivo è prevista in fase di conguaglio con le denunce mensili.
5. Accertamento dei requisiti lavorativi
Per verificare l’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato il datore di lavoro potrà effettuare apposita verifica eseguita tramite utility sul sito INPS nella sezione “Tutti i servizi-Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato”.
Il riscontro fornito non ha comunque valore certificativo.
6. Tabella riassuntiva
Lavoratori interessati | Chi non ha ancora compiuto il 36°anno di età e non è mai stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore, incluso chi ha avuto precedenti periodi di apprendistato, contratti a chiamata o domestico a tempo indeterminato nonché di lavoro autonomo o parasubordinato. E’ esclusa inoltre l’applicazione dell’esonero per le prosecuzioni del rapporto al termine del periodo di apprendistato. |
Tipologia di rapporto | Nuova assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, nonché trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. |
Misura e durata | Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di 36 mesi (48 mesi per le assunzioni in Meridione), nel limite di: 6.000 euro annui, per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 ovvero8.000 euro annui, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, riparametrati e applicati su base mensile. |