Con Messaggio n. 1699 del 10 maggio 2023 l’INPS ha fornito indicazioni per la presentazione delle domande di CIGO, Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e Fondi di solidarietà bilaterali per eventi oggettivamente non evitabili da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione (unità produttive collocate nei territori delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena) e rientranti nel campo di applicazione dei citati trattamenti.
Ai fini della trasmissione delle istanze riferite alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Per le causali EONE:
• non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
• i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015;
• le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
• l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.
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