Il D.Lgs n. 105/2022, tra le tante misure, ha rafforzato dal 13 agosto 2022 le tutele spettanti nei confronti del lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo (artt. 27-bis e 28 del D.Lgs n. 151/2001), estendendo allo stesso il divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età del bambino (prima previsto solo per le lavoratrici madri) e il diritto di accedere alla Naspi nei casi di dimissioni presentate durante il periodo tutelato.
Pertanto, alla luce dei chiarimenti formulati dall’Inps, nei casi di dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato presentate dal lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo, il dipendente:
- ha diritto di accedere alla Naspi qualora ricorrano tutti gli altri requisiti previsti da normativa.
Di conseguenza l’azienda è tenuta a versare il ticket di licenziamento, pari al 41% del massimale Naspi per ogni 12 mesi di anzianità di servizio nell’ultimo triennio (603,11 euro per il 2023), fino ad un massimo di 36 mesi (1.809,33 euro);
- ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso;
- non è tenuto al preavviso (indipendentemente dall’aver fruito o meno del congedo di paternità).
ATTENZIONE: ricordiamo che la risoluzione consensuale del rapporto e la richiesta di dimissioni presentate dal lavoratore padre e dalla lavoratrice madre con figlio di età inferiore ai 3 anni devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro (a tale convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto).
L’Inps ha chiarito che per le cessazioni dei rapporti di lavoro avvenute dal 13 agosto 2022 all’ 11 aprile 2023, i datori di lavoro dovranno operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore da effettuarsi entro il 16 luglio.