INPS | Messaggio n. 1356/2023 – Ticket licenziamento

Mon Messaggio n. 1356 di ieri l’INPS ha precisato che il datore di lavoro è tenuto a versare il ticket di licenziamento (l’importo massimo è di 1.809,3 euro per il 2023) in caso di dimissioni del lavoratore padre assunto a tempo indeterminato che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, intervenute durante il periodo di fruizione di questi ultimi e fino al compimento del 1° anno di vita del bambino.
Viene specificato che
• i datori di lavoro, relativamente alle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo protetto, dovranno utilizzare il codice ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”;
• per le cessazioni antecedenti al 12 aprile 2023 con decorrenza dal 13 agosto 2022 i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il 16 luglio, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.

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