Obbligo invio prospetto informativo disabili

Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio sono tenuti ad inviare telematicamente agli uffici preposti il prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale.

Analizziamo di seguito quali aziende sono soggette all’adempimento in esame.

1. Soggetti obbligati

Sono obbligati all’invio del prospetto informativo tutti i datori di lavoro che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti, che concorrono a formare la base di computo, per i quali sono intervenuti

  • rispetto alla situazione occupazionale rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto,
  • cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Il prospetto pertanto non va inviato tutti gli anni ma solo nel caso in cui, rispetto all’ultimo invio, si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

2. Quota di riserva

L’art. 3, comma 1 della Legge n. 68/1999, fatte salve le ipotesi di esclusione e di esenzione (ad esempio datori di lavoro del settore trasporto aereo, marittimo e terrestre), definisce le quote riservate ai disabili in relazione alle dimensioni occupazionali dell’azienda

  • 7% dei lavoratori occupati, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti;
  • 2 lavoratori, se il numero dei lavoratori occupati è ricompreso tra 36 e 50 dipendenti;
  • 1 lavoratore, se il personale occupato è ricompreso tra 15 e 35 dipendenti.

In base a quanto previsto dall’art. 18, il datore di lavoro è obbligato ad assumere soggetti rientranti nelle c.d. categorie protette (ad esempio orfani, coniugi, superstiti e soggetti equiparati di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause) secondo le seguenti misure:

  • 1 lavoratore nel caso di datore di lavoro che occupa da 51 a 150 dipendenti;
  • 1% per coloro che occupano più di 150 dipendenti.

ATTENZIONE: nel caso in cui l’azienda sia in regola con la quota di riserva prevista da normativa per i lavoratori disabili ma non rispetti quella prevista in favore delle categorie protette si troverebbe esposta a sanzioni.

3. Base di computo

Per individuare la dimensione occupazionale dell’azienda vanno computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con le seguenti esclusioni (oltre ai soggetti avviati obbligatoriamente già in forza):

  • apprendisti;
  • assunti con contratto di inserimento;
  • assunti a tempo determinato, con contratto di durata fino a 6 mesi;
  • occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
  • dirigenti;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’estero per la durata di tale attività;
  • i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

4. Sanzioni

In caso di ritardato invio del prospetto informativo è prevista la sanzione amministrativa di 702,43 euro, oltre a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assunzione per l’azienda, è prevista la sanzione di 196,05 euro per ogni giorno in cui risulti scoperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota d’obbligo.

ATTENZIONE: i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale di disabili, possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per

l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo nella misura di 39,21 euro per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.

5. L’adempimento in sintesi

Chi è tenuto a inviare il prospetto?Il datore di lavoro che occupa a livello nazionale almeno 15 dipendenti. NB: il prospetto non deve essere inviato tutti gli anni, ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Quando?Entro il 31 gennaio di ogni anno.
SanzioniSanzione amministrativa di 702, 43 euro oltre a 34,02 euro per ogni giorno di ritardo
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